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L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo precedente:
- 1)assegna il numero definitivo a ciascun candidato ammesso, secondo l'ordine di presentazione;
- 2)comunica ai singoli candidati la definitiva ammissione della loro candidatura;
- 3)procede, per mezzo della prefettura competente per territorio, alla stampa del manifesto contenente l'elenco nominativo dei candidati con i relativi con"assegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;
- 4)trasmette, per la stampa delle schede, all'autorita' designata dal Ministero dell'interno le generalita' dei candidati, i contrassegni ed il relativo numero d'ordine. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno la caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C, allegate alla presente legge e riproducono le generalita' dei candidati ed i contrassegni, secondo l'ordine di cui al numero 1). Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.
Testo in vigore dal 7 febbraio 1948 al 25 aprile 1976
