Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 aprile 1976 al 23 marzo 1990. Leggi il testo vigente →

((L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

  • 1)assegna a ciascun gruppo di candidati che sia stato ammesso un numero secondo l'ordine di presentazione;
  • 2)assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione dei rispettivi gruppi;
  • 3)comunica ai delegati dei gruppi le definitive decisioni adottate;
  • 4)procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale: a) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione; b) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalita' dei candidati ed i relativi contrassegni. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui al n. 2))). Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno la caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C, allegate alla presente legge e riproducono le generalita' dei candidati ed i contrassegni, secondo l'ordine di cui al numero 1). Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Testo in vigore dal 25 aprile 1976 al 23 marzo 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 aprile 1976

Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 1948 al 25 aprile 1976. 51 parole tolte, 122 parole aggiunte in 6 capoversi.

L'ufficio elettorale tolto: circoscrizionale, aggiunto: regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione tolto: di cui all'articolo precedente aggiunto: della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) assegna tolto: il numero definitivo a ciascun candidato ammesso, aggiunto: a ciascun gruppo di candidati che sia stato ammesso un numero secondo l'ordine di presentazione;

2) tolto: comunica ai singoli candidati la definitiva ammissione della loro candidatura aggiunto: assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione dei rispettivi gruppi;

aggiunto: 3) comunica ai delegati dei gruppi le definitive decisioni adottate;

tolto: 3aggiunto: 4) procede, per aggiunto: ciascun collegio, per mezzo della prefettura tolto: competente per territorio, aggiunto: nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale: a) alla stampa del manifesto tolto: contenente l'elenco nominativo dei candidati aggiunto: con il nome dei candidati, con i relativi tolto: con"assegni aggiunto: contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione tolto: all'albo aggiunto: nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il tolto: quindicesimo aggiunto: 15° giorno antecedente quello della votazione;

tolto: 4) trasmette, per la aggiunto: b) alla stampa delle schedetolto: , all'autorita' designata dal Ministero dell'interno aggiunto: di votazione, recanti le generalita' dei candidatitolto: , i contrassegni ed il relativo numero d'ordine aggiunto: ed i relativi contrassegni. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui al n. 2). Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1948-02-06;29~art13 · fonte del testo