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I posti di senatore, che rimangono vacanti per causae anteriori o sopravvenienti alla elezione, sono attribuiti ai candidati che nel medesimo gruppo hanno ottenuto la maggiore cifra relativa individuale. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1958, N. 64)).
Testo in vigore dal 15 marzo 1958 al 21 agosto 1993
