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I posti di senatore, che rimangono vacanti per causae anteriori o sopravvenienti alla elezione, sono attribuiti ai candidati che nel medesimo gruppo hanno ottenuto la maggiore cifra relativa individuale. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1958, N. 64)).

Testo in vigore dal 15 marzo 1958 al 21 agosto 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 marzo 1958

Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 1948 al 15 marzo 1958. 17 parole tolte, 9 parole aggiunte.

I posti di senatore, che rimangono vacanti per causae anteriori o sopravvenienti alla elezione, sono attribuiti ai candidati che nel medesimo gruppo hanno ottenuto la maggiore cifra relativa individuale. tolto: Se non vi sono candidati di quel gruppo, si applica il disposto del terz'ultimo comma dell'articolo 19 aggiunto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1958, N. 64.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1948-02-06;29~art21 · fonte del testo