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I posti di senatore, che rimangono vacanti per causae anteriori o sopravvenienti alla elezione, sono attribuiti ai candidati che nel medesimo gruppo hanno ottenuto la maggiore cifra relativa individuale. Se non vi sono candidati di quel gruppo, si applica il disposto del terz'ultimo comma dell'articolo 19.
Testo in vigore dal 7 febbraio 1948 al 15 marzo 1958
