Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e' inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro e' depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale regionale, con facolta' agli elettori della Regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

Testo vigente dal 7 febbraio 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-02-06;29~art20 · fonte del testo