Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e' inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro e' depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale regionale, con facolta' agli elettori della Regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni.
Testo vigente dal 7 febbraio 1948
