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La candidatura e' accettata in una sola Regione e in non piu' di tre collegi. La dichiarazione di accettazione deve contenere la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare la dichiarazione di collegamento di cui all'art. 11 e la designazione di due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, presso l'ufficio di ciascuna sezione e l'ufficio elettorale circoscrizionale. Il candidato eletto in piu' collegi deve esercitare la facolta' di opzione nel termine di cinque giorni dalla ultima convalida; in mancanza, l'opzione s'intende esercitata per il collegio nel quale ha raccolto il maggior numero di voti.
Testo in vigore dal 7 febbraio 1948 al 25 aprile 1976
