Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' e del contenzioso elettorale
Art. 47 — Elezione della Giunta regionale
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Costituito l'Ufficio definitivo di Presidenza, il Consiglio procede alla elezione del presidente della Giunta regionale e, successivamente, a quella dei componenti della Giunta medesima, a norma degli articoli 35 e 36 dello Statuto speciale della Regione.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008
