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In caso di indizione delle elezioni regionali per una data precedente il 30 aprile, i termini previsti dal primo e dall'ultimo comma dell'articolo 24 e dal primo comma dell'articolo 32 della legge 7 ottobre 1947, numero 1058, sono anticipati ad ogni effetto per l'anno in cui alle indizione si verifica, di un numero di giorni pari a quelli che intercorrono tra la data della votazione e il 1 maggio. Nel caso di cui al comma precedente, coloro che non avranno compiuto il 21° anno di eta', entro il giorno della votazione, non possono essere ammessi al voto ne' essere considerati elettori ad ogni effetto fino al compimento di tale eta'. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti si osservano le norme contenute nella legge 9 febbraio 1963, n. 46.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-02-03;3~art6 · fonte su Normattiva