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[1]La presente legge non si applica per la espropriazione dei terreni a coltura intensiva formanti aziende agrarie organiche ed efficienti, condotte in forme associative con i lavoratori e provviste di impianti strumentali moderni e centralizzati, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • a)la produzione media unitaria delle principali colture dell'azienda, calcolata sull'ultimo quinquennio, sia superiore di almeno il 40 per cento a quella delle medesime colture della zona del catasto agrario cui appartiene l'azienda;
  • b)il carico di lavoro, fisso ed avventizio, sulla superficie lavorabile, calcolato, con riferimento all'ultimo triennio, in base alla tabella allegata al regolamento per la esecuzione della presente legge, non sia inferiore a 0,3 unita' lavorative per ettaro;
  • c)le condizioni economiche e sociali dei contadini che vivono nella azienda siano nettamente superiori a quelle medie della zona, avendo particolare riguardo alla continuita' del lavoro e alla partecipazione dei lavoratori ai risultati della produzione;
  • d)l'azienda sia appoderata e le case coloniche rispondano alle esigenze dell'igiene.

[2]Gli accertamenti per l'applicazione del presente articolo sono demandati al Ministero dell'agricoltura e dello foreste, il quale emettera' le dichiarazioni di esonero.3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 30 agosto 1951, n. 951

3

Il D.P.R. 30 agosto 1951, n. 951 ha disposto (con l'art. 1) che "Il calcolo del carico di lavoro fisso ed avventizio, previsto dall'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, deve, limitatamente a tali effetti, essere effettuato in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella: Lavoratori fissi: uomini da 15 a 68 anni per ogni lavoratore: 1,00 unita' lavorative; donne da 15 a 68 anni per ogni lavoratrice: 0,60 unita' lavorative; uomini e donne sotto i 15 o sopra i 68 anni per ogni lavoratore: 0,50 unita' lavorative. Per i lavoratori associati, l'unita' di lavoro sara' maggiorata del 20%. Lavoratori avventizi: I coefficienti suddetti, previsti per le varie categorie di lavoratori fissi, si applicano anche alle corrispondenti categorie di lavoratori avventizi, quando questi ultimi, nel corso del triennio, abbiano prestato una media di almeno centottanta giornate all'anno di effettivo lavoro. Quando il numero delle giornate risulti inferiore alle centottanta annue, i coefficienti suddetti saranno ridotti mediante moltiplicazione per il rapporto G/180 dove G rappresenta il numero delle giornate prestate."

Testo in vigore dal 7 ottobre 1951 al 1 gennaio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 ottobre 1951

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1950 al 7 ottobre 1951.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 30 agosto 1951, n. 951

    Il D.P.R. 30 agosto 1951, n. 951 ha disposto (con l'art. 1) che "Il calcolo del carico di lavoro fisso ed avventizio, previsto dall'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, deve, limitatamente a tali effetti, essere effettuato in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella: Lavoratori fissi: uomini da 15 a 68 anni per ogni lavoratore: 1,00 unita' lavorative; donne da 15 a 68 anni per ogni lavoratrice: 0,60 unita' lavorative; uomini e donne sotto i 15 o sopra i 68 anni per ogni lavoratore: 0,50 unita' lavorative. Per i lavoratori associati, l'unita' di lavoro sara' maggiorata del 20%. Lavoratori avventizi: I coefficienti suddetti, previsti per le varie categorie di lavoratori fissi, si applicano anche alle corrispondenti categorie di lavoratori avventizi, quando questi ultimi, nel corso del triennio, abbiano prestato una media di almeno centottanta giornate all'anno di effettivo lavoro. Quando il numero delle giornate risulti inferiore alle centottanta annue, i coefficienti suddetti saranno ridotti mediante moltiplicazione per il rapporto G/180 dove G rappresenta il numero delle giornate prestate."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-10-21;841~art10 · fonte del testo