Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1950 al 7 ottobre 1951. Leggi il testo vigente →
[1]La presente legge non si applica per la espropriazione dei terreni a coltura intensiva formanti aziende agrarie organiche ed efficienti, condotte in forme associative con i lavoratori e provviste di impianti strumentali moderni e centralizzati, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- a)la produzione media unitaria delle principali colture dell'azienda, calcolata sull'ultimo quinquennio, sia superiore di almeno il 40 per cento a quella delle medesime colture della zona del catasto agrario cui appartiene l'azienda;
- b)il carico di lavoro, fisso ed avventizio, sulla superficie lavorabile, calcolato, con riferimento all'ultimo triennio, in base alla tabella allegata al regolamento per la esecuzione della presente legge, non sia inferiore a 0,3 unita' lavorative per ettaro;
- c)le condizioni economiche e sociali dei contadini che vivono nella azienda siano nettamente superiori a quelle medie della zona, avendo particolare riguardo alla continuita' del lavoro e alla partecipazione dei lavoratori ai risultati della produzione;
- d)l'azienda sia appoderata e le case coloniche rispondano alle esigenze dell'igiene.
[2]Gli accertamenti per l'applicazione del presente articolo sono demandati al Ministero dell'agricoltura e dello foreste, il quale emettera' le dichiarazioni di esonero.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1950 al 7 ottobre 1951
