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Nel caso di proprieta' di terreni situati in parte nei territori indicati nell'art. 1 della presente legge, ed in parte fuori di tali territori, lo scorporo derivante dall'art. 4 si applica ai terreni situati nei territori di cui all'art. 1 fino alla totale applicazione della quota di esproprio.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1950 al 1 gennaio 2002

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 126/1963

    Parametro
    9 luglio 1963

    dichiara: a) la illegittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3473 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 della Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1953, n. 14) in relazione agli artt. 1, 4 e 13 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e art. 1, n. 3, del D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 67, con riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto ha incluso nei terreni d…

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 1 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini · Art. 4 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-10-21;841~art13 · fonte del testo