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Le attivita' relative alla fecondazione artificiale degli animali sono soggette alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini zootecnici, e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, ai fini sanitari. La istituzione e la attivazione di impianti per la fecondazione artificiale degli animali sono subordinate ad autorizzazioni da rilasciarsi dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Le autorizzazioni sono accordate tenuto conto delle esigenze sanitarie e zootecniche degli allevamenti. Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente e' data preferenza agli enti pubblici ed ai consorzi di allevatori legalmente costituiti. Gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli animali, devono essere eseguiti da veterinari i quali abbiano, con esito favorevole, frequentato speciali corsi di perfezionamento presso le Universita' e presso Istituti pubblici a cio' autorizzati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica. E', pero, vietato ai veterinari condotti di essere comunque interessati come titolari, come gestori, ovvero come dirigenti, nella gestione degli impianti per fecondazione artificiale.

Testo in vigore dal 5 agosto 1952 al 14 ottobre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1009~art1 · fonte del testo