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I tori, i cavalli e gli asini stalloni, a chiunque appartenenti, non possono essere impiegati per la fecondazione artificiale, senza aver riportata annualmente apposita approvazione, che viene rilasciata, per i tori, dalle stesse Commissioni provinciali di cui all'art. 6 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni, e per i cavalli e gli asini stalloni, dalle Commissioni circoscrizionali, di cui all'art. 15 della medesima legge e successive modificazioni. I verri e gli arieti da impiegare per la fecondazione artificiale, debbono ugualmente aver riportata apposita approvazione annuale, che viene rilasciata dalle stesse commissioni previste per l'approvazione dei tori dal comma precedente.
Testo in vigore dal 5 agosto 1952 al 28 agosto 1999
