Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1952 al 28 agosto 1999. Leggi il testo vigente →
Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme di polizia veterinaria e quelle per la disciplina della monta.
Testo in vigore dal 5 agosto 1952 al 28 agosto 1999
