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Entro un anno dalla entrata in vigore del regolamento di cui al successivo art. 8, una Commissione, nominata dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, provvedera' alla revisione degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di accertare se rispondano alle condizioni stabilite dalla legge stessa e dal regolamento di cui sopra. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, dispone la chiusura degli impianti che risultino non rispondenti alle condizioni.

Testo in vigore dal 5 agosto 1952 al 28 agosto 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1009~art7 · fonte del testo