[1]Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

[2]Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa puo' anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

[3]Per la compilazione dei ricorsi e' dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronuncie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

[4]La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

[5]((Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse)).

Testo vigente dal 2 febbraio 2013

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1940 al 2 febbraio 2013. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di tolto: otto aggiunto: sette decimi nelle prove scritte tolto: ed aggiunto: e in quella oraletolto: , avendo riportato non meno di tolto: sette aggiunto: sei decimi in ciascuna di esse.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1936-05-28;1003~art4 · fonte del testo