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[1]L'esame consiste nella compilazione per iscritto di due ricorsi per Cassazione, l'uno in materia civile o commerciale, l'altro in materia penale.

[2]Per lo svolgimento delle prove e' dato ai candidati il testo integrale di sentenze contro cui e' ammissibile il ricorso per Cassazione.

[3]Nella compilazione dei ricorsi i candidati debbono dare prova sicura di possedere capacita', cultura e particolare attitudine al patrocinio nei giudizi di Cassazione.

[4]Sono dichiarati idonei coloro che abbiano riportato una votazione non inferiore ad otto decimi.

Testo in vigore dal 10 giugno 1936 al 8 maggio 1940

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urn:nir:stato:legge:1936-05-28;1003~art4 · fonte del testo