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Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Opera provvede un Collegio sindacale composto di quattro membri, dei quali uno delegato dai Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministero delle finanze e del tesoro, uno nominato dall'assemblea dei sindaci dei Comuni ricadenti nel comprensorio ed uno nominato dagli enti e dalle persone che contribuiscono ai finanziamenti. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Testo in vigore dal 6 febbraio 1948 al 20 maggio 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1947-12-31;1629~art6 · fonte del testo