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Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Opera provvede un Collegio sindacale composto di quattro membri, dei quali uno delegato dai Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministero delle finanze e del tesoro, uno nominato dall'assemblea dei sindaci dei Comuni ricadenti nel comprensorio ed uno nominato dagli enti e dalle persone che contribuiscono ai finanziamenti. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 maggio 1950, n. 230
1La L. 12 maggio 1950, n. 230 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "A modifica di quanto disposto dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Opera provvede un collegio sindacale composto di tre membri, dei quali uno delegato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministero del tesoro, uno dalla Corte dei conti."
Testo in vigore dal 20 maggio 1950 al 22 dicembre 2008
