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L'Opera provvede alle spese di funzionamento:
- a)con i proventi delle dotazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7;
- b)con un contributo annuo, a carico dei proprietari (persone fisiche e giuridiche, sia private che pubbliche) dei terreni ricadenti nel comprensorio, determinato, su proposta dell'Opera, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1948 al 10 settembre 1954
