Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 1948 al 10 settembre 1954. Leggi il testo vigente →

L'Opera provvede alle spese di funzionamento:

  • a)con i proventi delle dotazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7;
  • b)con un contributo annuo, a carico dei proprietari (persone fisiche e giuridiche, sia private che pubbliche) dei terreni ricadenti nel comprensorio, determinato, su proposta dell'Opera, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro.

Testo in vigore dal 6 febbraio 1948 al 10 settembre 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1947-12-31;1629~art8 · fonte del testo