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L'Opera provvede alle spese di funzionamento:
- a)con i proventi delle dotazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7;
- b)con un contributo annuo, a carico dei proprietari (persone fisiche e giuridiche, sia private che pubbliche) dei terreni ricadenti nel comprensorio, determinato, su proposta dell'Opera, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 agosto 1954, n. 816
2La L. 6 agosto 1954, n. 816 ha disposto (con l'art. 1) che "Dal contributo previsto dall'art. 8 lettera b) della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, sono esonerati i proprietari di terreni, il cui reddito dominicale complessivo non superi le 1500 lire della stima catastale del 1937-39."
Testo in vigore dal 10 settembre 1954 al 22 dicembre 2008
