Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 settembre 1954 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'Opera provvede alle spese di funzionamento:

  • a)con i proventi delle dotazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7;
  • b)con un contributo annuo, a carico dei proprietari (persone fisiche e giuridiche, sia private che pubbliche) dei terreni ricadenti nel comprensorio, determinato, su proposta dell'Opera, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro.2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 agosto 1954, n. 816

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La L. 6 agosto 1954, n. 816 ha disposto (con l'art. 1) che "Dal contributo previsto dall'art. 8 lettera b) della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, sono esonerati i proprietari di terreni, il cui reddito dominicale complessivo non superi le 1500 lire della stima catastale del 1937-39."

Testo in vigore dal 10 settembre 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 settembre 1954

Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 1948 al 10 settembre 1954.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 agosto 1954, n. 816

    La L. 6 agosto 1954, n. 816 ha disposto (con l'art. 1) che "Dal contributo previsto dall'art. 8 lettera b) della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, sono esonerati i proprietari di terreni, il cui reddito dominicale complessivo non superi le 1500 lire della stima catastale del 1937-39."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1947-12-31;1629~art8 · fonte del testo