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L'iscritto che, senza aver maturato diritto a pensione, cessi dal prestare servizio o passi nella categoria dirigenti, puo' conservare la sua iscrizione al Fondo sempreche' abbia almeno un anno di contribuzione e ne faccia richiesta, a pena di decadenza, entro un anno dalla cessazione dal servizio o dal passaggio nella categoria dirigenti. L'iscritto che intenda avvalersi della facolta' prevista al comma precedente dovra' versare un contributo trimestrale pari a quello dovuto (complessivamente dall'azienda e dal dipendente) per un lavoratore in servizio di categoria ed anzianita' pari a quella che lo iscritto aveva al momento della cessazione dal servizio o del passaggio nella categoria dei dirigenti. L'iscritto conservera' il diritto a tutte le prestazioni previste dalla presente legge riferite alla media della retribuzione sulla quale avra' pagato il contributo nell'ultimo semestre antecedente l'evento che ha dato diritto alla prestazione. L'iscritto che alla cessazione dal servizio o all'atto del passaggio nella categoria dirigenti abbia gia' raggiunto almeno quindici anni di contribuzione o raggiunga tale limite con i successivi versamenti volontari di cui al comma precedente, puo' chiedere, entro un anno dalla cessazione dal servizio, o dal passaggio nella categoria dirigenti, o dal raggiungimento del limite di contribuzione suddetto, di sospendere i versamenti medesimi conservando, anche in tal caso, il diritto a tutte le prestazioni stabilite dalla presente legge. L'iscrizione al Fondo e assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti non possono in nessun caso coesistere per gli stessi periodi di tempo e per uno stesso rapporto di lavoro ne' puo' effettuarsi la contemporanea prosecuzione volontaria dell'iscrizione e dell'assicurazione predette.
Testo in vigore dal 27 aprile 1956 al 2 marzo 1963
