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L'iscritto che, senza aver maturato diritto a pensione, cessi dal prestare servizio o passi nella categoria dirigenti, puo' conservare la sua iscrizione al Fondo sempreche' abbia almeno un anno di contribuzione e ne faccia richiesta, a pena di decadenza, entro un anno dalla cessazione dal servizio o dal passaggio nella categoria dirigenti. ((Puo' conservare l'iscrizione al Fondo anche l'iscritto che ottenga dall'azienda elettrica da cui dipende un periodo di sospensione del rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti dei contratti collettivi di lavoro, vigenti all'epoca della concessione, sempreche' abbia almeno un anno di contribuzione, e ne faccia richiesta a pena di decadenza entro un anno dalla data in cui ha ottenuto la concessione di cui sopra. L'iscritto che intenda avvalersi della facolta' prevista nei due comma precedenti dovra' versare un contributo trimestrale pari a quello dovuto (complessivamente dalla azienda e dal dipendente) per un lavoratore in servizio di categoria ed anzianita' pari a quella che l'iscritto aveva al momento della cessazione dal servizio, del passaggio nella categoria dirigenti o della concessione della sospensiva del rapporto. L'iscritto conservera' il diritto a tutte le prestazioni previste dalla presente legge riferite alla retribuzione sulla quale avra' pagato il contributo antecedente all'evento che ha dato diritto alla prestazione)). 1 L'iscritto che alla cessazione dal servizio o all'atto del passaggio nella categoria dirigenti abbia gia' raggiunto almeno quindici anni di contribuzione o raggiunga tale limite con i successivi versamenti volontari di cui al comma precedente, puo' chiedere, entro un anno dalla cessazione dal servizio, o dal passaggio nella categoria dirigenti, o dal raggiungimento del limite di contribuzione suddetto, di sospendere i versamenti medesimi conservando, anche in tal caso, il diritto a tutte le prestazioni stabilite dalla presente legge. L'iscrizione al Fondo e assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti non possono in nessun caso coesistere per gli stessi periodi di tempo e per uno stesso rapporto di lavoro ne' puo' effettuarsi la contemporanea prosecuzione volontaria dell'iscrizione e dell'assicurazione predette.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 febbraio 1963, n. 53

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1962

La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".

Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 15 novembre 1996

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 marzo 1963

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1956 al 2 marzo 1963. 15 parole tolte, 83 parole aggiunte.

… decadenza, entro un anno dalla cessazione dal servizio o dal passaggio nella categoria dirigenti. aggiunto: Puo' conservare l'iscrizione al Fondo anche l'iscritto che ottenga dall'azienda elettrica da cui dipende un periodo di sospensione del rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti dei contratti collettivi di lavoro, vigenti all'epoca della concessione, sempreche' abbia almeno un anno di contribuzione, e ne faccia richiesta a pena di decadenza entro un anno dalla data in cui ha ottenuto la concessione di cui sopra. L'iscritto che intenda avvalersi della facolta' prevista tolto: al comma precedente aggiunto: nei due comma precedenti dovra' versare un contributo trimestrale pari a quello dovuto (complessivamente tolto: dall'azienda aggiunto: dalla azienda e dal dipendente) per un lavoratore in servizio di categoria ed anzianita' pari a quella che tolto: lo iscritto aggiunto: l'iscritto aveva al momento della cessazione dal servizio tolto: oaggiunto: , del passaggio nella categoria tolto: dei dirigenti aggiunto: dirigenti o della concessione della sospensiva del rapporto. L'iscritto conservera' il diritto a tutte le prestazioni previste dalla presente legge riferite alla tolto: media della retribuzione sulla quale avra' pagato il contributo tolto: nell'ultimo semestre antecedente l'evento aggiunto: antecedente all'evento che ha dato diritto alla prestazione. L'iscritto che alla cessazione dal servizio o …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 febbraio 1963, n. 53

    La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art28 · fonte del testo