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Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, sempreche', per quest'ultimo, sussistano, al momento della morte, le condizioni di cui all'art. 12, lettera c), spetta una pensione al coniuge ed ai figli legittimi, legittimati o naturali, purche' riconosciuti, che non abbiano superato l'eta' di 18 anni e non esercitino alcuna attivita' lavorativa, oppure che al momento della morte del pensionato, o dell'iscritto, risultino permanentemente ed assolutamente inabili al lavoro. La misura della pensione, dovuta ai superstiti anzidetti secondo le norme in vigore dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e per i superstiti, e' determinata in un'aliquota della pensione diretta percepita o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso. La pensione ai superstiti non potra' in ogni caso essere, complessivamente, ne' inferiore alla meta', ne' superiore all'intero ammontare della pensione liquidata all'iscritto o che sarebbe a lui spettata. La misura della pensione che sarebbe spettata allo iscritto al momento del decesso, e' determinata in un trentanovesimo della retribuzione globale mensile dell'ultimo anno per il quale e' stato versato il contributo al Fondo, per ogni anno di contribuzione al Fondo stesso, con un minimo pari al 50 per cento della retribuzione globale mensile dell'ultimo anno ed un massimo pari al 90 per cento della retribuzione stessa. Se superstite e' il marito, la pensione e' corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido in base alle disposizioni in vigore nell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e per i superstiti.

Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-07-01;638~art16 · fonte del testo