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A decorrere dal 1 maggio 1946, in caso di licenziamento per raggiunti limiti di eta' e di anzianita' di servizio o per altri motivi, salvo quanto disposto all'art. 24, sara' corrisposta dal Fondo all'iscritto che abbia acquisito il diritto a pensione alla data del licenziamento stesso, una indennita' in aggiunta alla pensione per ogni anno compiuto di servizio utile a pensione, esclusi gli eventuali periodi riscattati di cui al successivo art. 36 e cio' a partire dalla data di iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, nella seguente misura: dodici giorni di retribuzione globale per ogni anno, se con anzianita' dai 15 ai 18 anni di iscrizione al Fondo; undici giorni se con anzianita' da 19 a 21 anni; dieci giorni se con anzianita' da 22 a 24 anni; nove giorni se con anzianita' da 25 a 27 anni; otto giorni se con anzianita' da 28 a 31 anni; sette giorni se con anzianita' superiore ai 31 anni. La indennita' di cui sopra e' calcolata sulla base della retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore all'atto del licenziamento.
Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967
