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Sempre a decorrere dal 1 maggio 1946, in caso di licenziamento per raggiunti limiti di eta' (60° anno compiuto) o per altri motivi, salvo quanto previsto dall'art. 24, il dipendente ha diritto ad una indennita' per ogni anno di servizio prestato fino al 31 dicembre 1926, per gli operai, e fino al 31 dicembre 1927, per gli impiegati, nella seguente misura: giorni 30 di retribuzione globale se con anzianita' fino al 15° anno compiuto; giorni 40 di retribuzione globale se con anzianita' oltre il 15° anno compiuto. L'indennita' di cui sopra e' corrisposta direttamente dall'azienda ed e' commisurata alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. E' in facolta' del lavoratore di convertire l'importo della indennita' sopra specificata in una rendita vitalizia, secondo le tabelle in vigore presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-07-01;638~art21 · fonte del testo