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Qualora il rapporto di lavoro venga a cessare ad iniziativa dei lavoratore per dimissioni, le indennita' di cui ai precedenti articoli 17, 20 e 21, sono corrisposte nelle seguenti misure percentuali: 50 per cento, quando il dipendente non abbia superato, all'atto delle dimissioni, cinque anni compiuti di servizio; 75 per cento, quando il dipendente, all'atto delle dimissioni, abbia superato i cinque e non i dieci anni compiuti di servizio; 100 per cento, quando il dipendente, all'atto delle dimissioni, abbia superato i dieci anni compiuti di servizio. Alla dipendente che si dimette per contrarre matrimonio, non si applicano le riduzioni previste dal precedente comma. Anche nel caso di dimissioni, e' detratto, dall'ammontare delle indennita' dovute dal Fondo, l'importo dei contributi per l'aggiornamento della posizione del lavoratore nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e per i superstiti, nella stessa misura percentuale con cui e' corrisposta l'indennita'. La detrazione predetta non puo' assorbire piu' del 50 per cento delle indennita' dovute a norma del presente articolo. L'eventuale onere residuo, per la ricostituzione della posizione assicurativa, e' a carico del Fondo.
Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967
