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Le aziende sono tenute ad effettuare il versamento dei contributi entro il trentesimo giorno successivo ad ogni trimestre, sia per la parte a loro carico sia per la parte a carico dei lavoratori dipendenti. Per le prestazioni e i contributi previsti dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 22, 23, 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218. I proventi delle pene pecuniarie previste dai citati articoli sono devoluti alle entrate del Fondo di cui all'art. 4, lettera c), della presente legge.

Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-07-01;638~art27 · fonte del testo