Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili

Art. 2 — Compiti della Federazione italiana sport disabili quale Comitato italiano paraolimpico

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Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, individua, con proprio decreto di natura non regolamentare, le attivita' della FISD quale Comitato italiano paraolimpico, per l'organizzazione e la gestione delle attivita' sportive praticate dalle persone disabili in armonia, per l'attivita' paraolimpica, con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato internazionale paraolimpico.

Testo in vigore dal 25 luglio 2003 al 26 giugno 2012

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urn:nir:stato:legge:2003-07-15;189~art2 · fonte su Normattiva