Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili

Art. 2 — Compiti della Federazione italiana sport disabili quale Comitato italiano paraolimpico

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Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, individua, con proprio decreto di natura non regolamentare, le attivita' della FISD quale Comitato italiano paraolimpico, per l'organizzazione e la gestione delle attivita' sportive praticate dalle persone disabili in armonia, per l'attivita' paraolimpica, con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato internazionale paraolimpico. (( Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgenti esclusiva attivita' sportiva per disabili hanno natura di associazione con personalita' giuridica di diritto privato. 1-ter. Il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato alle federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate svolgenti esclusiva attivita' sportiva per disabili e' concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del Comitato Italiano Paraolimpico))

Testo in vigore dal 26 giugno 2012 al 20 aprile 2017

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urn:nir:stato:legge:2003-07-15;189~art2 · fonte su Normattiva