Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Art. 16 — Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie

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Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

  • a)autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalita' naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia e' consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non e' consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;
  • b)autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri- turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento. Le azienda agri-turistico-venatorie devono:
  • a)essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
  • b)coincidere preferibilmente con il territorio di una o piu' aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali. L'esercizio dell'attivita' venatoria nelle aziende di cui al comma 1 e' consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1992 al 1 gennaio 2026

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 581/2000

    Questione infondata
    29 dicembre 2000

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) nonché degli artt. 16 e 18, secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per…

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 42 cost. · Art. 2052 c.c.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157~art16 · fonte su Normattiva