Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Art. 19-ter — Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale. Il piano di cui al comma 1 costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attivita' di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura. Le attivita' di contenimento disposte nell'ambito del piano di cui al comma 1 non costituiscono esercizio di attivita' venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Il piano di cui al comma 1 e' attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonche' dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio. Le attivita' previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. (( Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di recepimento della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. ))

Testo vigente dal 17 settembre 2024

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urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157~art19ter · fonte su Normattiva