Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Art. 26 — Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria

Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attivita' venatoria, e' costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative. Il proprietario o il conduttore del fondo e' tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi e' direttamente disposto con norma regionale.

Testo vigente dal 25 febbraio 1992

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 581/2000

    Questione infondata
    29 dicembre 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e degli artt. 16 e 18 della legge della Regione Emilia- Romagna 15 febbraio 1994, n. 8. Infatti le norme che prevedono un regime probatorio di favore per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alla produzione agricola non sono estensibili 'sic et simpliciter', attesa la diversità delle fattispecie, alle ipotesi di danni causati dalla suddetta fauna a singole persone o cose, al di fuori dell'esercizio dell'attività agricola. Né tale diversità di disciplina normativa viola i beni tutelati dagli artt. 32 e 42 della Costituzione, ai quali appresta adeguata protezione l'art. 2043 cod. civ.. M.R.

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 42 cost. · Art. 2052 c.c.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157~art26 · fonte su Normattiva