Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 470/2000

    Ha colpito questo articolo
    6 novembre 2000

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 25, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni alla persona da parte del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nel caso in cui colui che ha causato il danno risulti assicurato presso un'impresa assicuratrice che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente. Lo scopo dell'istituzione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia è quello di consentire in ogni caso il pieno ristoro dei danni alla persona; la previsione della operatività del Fondo soltanto quando l'autore del danno sia ignoto o non sia assicurato (cioè in ipotesi nelle quali il danno viene causato da un soggetto del quale non si conosce se ha copertura o da un soggetto che, non essendo assicurato, non ha contribuito al Fondo) con esclusione, invece, dell'intervento del Fondo nel caso in cui il danno venga causato da chi, pur regolarmente assicurato, subisce le conseguenze di un evento (la messa in liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice) in ordine al quale, evidentemente, non ha alcuna responsabilità, appare del tutto priva di ragionevole giustificazione e quindi si pone in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione. L.T.

    Art. 25 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

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  • Ordinanza n. 278/2002

    Questione inammissibile
    24 giugno 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il Fondo di garanzia per le vittime della caccia sia tenuto al risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio venatorio nel caso in cui la compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro venga posta in liquidazione coatta amministrativa. Infatti la disposizione impugnata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 470 del 2000.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157~art25 · fonte su Normattiva