[1]E' abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e' soppresso. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attivita' dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b).

[2]Data a Roma, addi' 11 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Testo vigente dal 25 febbraio 1992

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 21/2021

    Ha colpito questo articolo
    17 febbraio 2021

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 4-ter, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"); 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, commi 3 e 4, della legge reg. Toscana n. 3 del 1994,…

    Art. 37 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 90/2013

    Ha colpito questo articolo
    22 maggio 2013

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6-bis, della legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, recante «Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")»; 2) dichiara l'illegittimità…

    Art. 7 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio · Art. 28 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio · Art. 37 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157~art37 · fonte su Normattiva