Art. 31 (Allegato Intesa fra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno)
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A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinado le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo. Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'Unione dichiara di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato. A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente all'Unione, entro il mese di giugno, la somma di cui al primo comma calcolata su importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'Unione medesima. La quota di cui al primo comma e' quella determinata nell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1988 al 21 dicembre 1996
