Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)

Art. 16 (Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione) — Deduzione agli effetti IRPEF

1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate dall'UCEBI intendono provvedere al mantenimento del culto ed al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie. 2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire 2.000.000, a favore dell'UCEBI per fini di culto, istruzione e beneficienza che le sono propri e per medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'UCEBI. 3. Le relative modalita' sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con l'UCEBI. 4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 2012, N. 34)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 marzo 2012, n. 34

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La L. 12 marzo 2012, n. 34 ha disposto (con l'art. 3, comma 1 dell'allegato) che "Le modifiche apportate all'Intesa stipulata il 29 marzo 1993 decorrono dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente Intesa".

Testo vigente dal 4 aprile 2012

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