Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)

Art. 17 (Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione) — Tutela degli edifici di culto

1. Gli edifici aperti al culto pubblico da parte delle Chiese aventi parte nell'UCEBI non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'UCEBI. 2. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza aver preso accordi con i ministri delle singole Chiese.

Testo vigente dal 22 aprile 1995

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