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La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate dall'UCEBI intendono provvedere al mantenimento del culto e al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire 2 milioni, a favore dell'UCEBI per fini di culto, istruzione e beneficienza che le sono propri e per medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'UCEBI. Le relative modalita' sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con l'UCEBI. Su richieste di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui al comma 2 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dall'UCEBI.

Testo in vigore dal 22 aprile 1995 al 4 aprile 2012

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;116~art16 · fonte su Normattiva