Gli edifici aperti al culto pubblico da parte delle Chiese aventi parte nell'UCEBI non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'UCEBI. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza aver preso accordi con i ministri delle singole Chiese.

Testo vigente dal 22 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;116~art17 · fonte su Normattiva