[1]Scuole ed istituti di educazione

[2]1. La Repubblica italiana, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'UII il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di 2. ((Agli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado sono riconosciuti dalla Repubblica, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in studi induisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose rilasciati da Istituti con personalita' giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dall'Unione Induista Italiana.))

Testo vigente dal 27 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;246~intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-l-uii-art6 · fonte su Normattiva