1. Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunita' competente o dell'Unione. 2. Tali edifici non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione. 3. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare per l'esercizio delle sue funzioni in tali edifici senza previo avviso e presi accordi con la Comunita' competente.

Testo vigente dal 23 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-08;101~art15 · fonte su Normattiva