Gli edifici aperti al culto pubblico della CELI e delle sue Comunita', nonche' le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo del decano della CELI e dell'organo responsabile della sua Comunita' interessata. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio. Lo Stato italiano prende atto che le attivita' di culto della CELI possono svolgersi anche al di fuori delle chiese della CELI e delle Comunita'.

Testo vigente dal 7 dicembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-29;520~art14 · fonte su Normattiva