Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti

Art. 9 — Norme integrative alla legge 29 gennaio 1986, n. 21, recante riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti

I limiti di anzianita' di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, non si applicano a coloro che hanno compiuto rispettivamente 65 o 70 anni di eta' prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 21. In caso di sbilancio della gestione della Cassa di previdenza a favore dei dottori commercialisti si provvedera' ad innalzare le aliquote contributive a carico degli iscritti, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della predetta legge n. 21 del 1986, senza alcun aggravio a carico dello Stato.

Testo vigente dal 9 marzo 1990

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Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 390/1995

    Questione infondata
    26 luglio 1995

    È da escludersi che la disciplina transitoria adottata dall'art. 26, commi 1, 2 e 3, della legge 29 gennaio 1986, n. 21 - come integrati e interpretati dall'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 45 - in virtù della quale i nuovi più onerosi requisiti di concedibilità della pensione di vecchiaia fissati per gli iscritti alla Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, dall'art. 2, comma 1, della stessa legge n. 21 del 1986 - attraverso la elevazione, dei minimi di anni di effettiva contribuzione prescritti, da 25 a 30, per coloro che abbiano compiuto i 65 anni anni di età, e rispettivamente, da 20 a 25 per coloro che ne abbiano compiuti 70 - non si applicano a coloro che abbiano compiuto rispettivamente, i 65 o i 70 anni di età prima dell'entrata in vigore della legge n. 21 del 1986, vulneri i principi costituzionali della razionalità e della eguaglianza, e della tutela previdenziale. Tale previsione normativa appare infatti adeguata al prefisso scopo di consentire che il nuovo regime istituito si coordinasse al precedente in modo da evitare la vanificazione di aspettative già legittimamente createsi, ed, insieme, irragionevoli disparità di trattamento tra assicurati. Ché se poi alcuni soggetti, come il ricorrente nel giudizio a quo (il quale, essendo nato il 6 giugno del 1922, risulta aver compiuto i 65 anni di età dopo l'entrata in vigore della legge n. 21 del 1986, senza che a quella data fosse maturato il requisito dei 25 anni di iscrizione e contribuzione, e maturato i 20 anni di iscrizione e contribuzione solo alla fine del 1991 nell'imminenza del compimento dei 70 anni di età) sono rimasti fuori anche dalla norma transitoria, ciò è avvenuto - a parte la evidente disomogeneità delle posizioni poste a confronto - perché le loro aspettative - secondo il non irrazionale criterio di valutazione seguito dal legislatore, nell'ottica di una opzione discrezionale - non erano pervenute ad un livello di consolidamento così elevato da creare quell'affidamento, nella conservazione della precedente normativa, necessario per poter ritenere costituzionalmente imposta - secondo i principi enunciati in materia della Corte - la estensione della impugnata norma transitoria all'ipotesi in questione. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., del combinato disposto degli artt. 26, comma 1, 2 e 3, legge 29 gennaio 1986, n. 21, e 9, legge 5 marzo 1990, n. 45). - V. le precedenti massime A e B. red.: S. P.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 9 Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-03-05;45~art9 · fonte su Normattiva