Art. 8 — Comitati tributari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano
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Sono istituiti, di norma in ogni regione, i comitati tributari regionali, la cui organizzazione e funzionamento saranno disciplinati dai regolamenti di cui all'articolo 12. I comitati concorrono, in via consultiva, all'attivita' di analisi delle condizioni economico- produttive delle rispettive regioni e dei risultati conseguiti dall'attivita' dell'Amministrazione finanziaria, al fine di formulare specifiche proposte per la definizione della programmazione centralizzata degli accertamenti e del lavoro degli uffici. Il comitato tributario regionale e' presieduto dal direttore regionale delle entrate ed e' composto da non piu' di trenta membri, nominati per la durata di cinque anni con decreto del Ministro delle finanze, su designazione per la meta' dell'Amministrazione finanziaria e per l'altra meta' delle regioni, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle confederazioni nazionali dei sindacati dei lavoratori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Fanno altresi' parte del comitato, quali membri di diritto, il comandante di zona della Guardia di finanza, per le regioni nel cui capoluogo ha sede il comando di zona, ovvero il comandante di legione, per le regioni nel cui capoluogo non ha sede il predetto comando, nonche' i direttori compartimentali delle dogane e del territorio competenti. Tra i membri designati dall'Amministrazione finanziaria, uno e' scelto fra gli ispettori tributari di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e gli altri fra i dirigenti degli uffici periferici esistenti nella regione, con prevalenza di quelli degli uffici delle entrate. Il segretario e gli addetti all'ufficio di segreteria devono essere dipendenti dell'Amministrazione finanziaria. Il comitato tributario regionale puo' assumere informazioni, dati e notizie dagli stessi soggetti e negli stessi limiti previsti dall'articolo 32, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Dati e notizie concernenti singoli soggetti possono essere richiesti solo se relativi a piu' posizioni individuali comprese in una serie determinata secondo le tecniche statistiche di campionatura. In tal caso, gli elementi vengono acquisiti tramite gli uffici finanziari competenti, i quali provvedono a trasmetterli ai comitati in forma anonima.
Testo in vigore dal 11 novembre 1991 al 19 marzo 1993
