Art. 8 — Comitati tributari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano
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(( Sono istituiti nelle regioni i comitati tributari regionali. Nelle province autonome di Trento e Bolzano sono istituiti i comitati tributari provinciali. A questi ultimi si intende comunque riferita l'espressione ''comitati tributari regionali'' contenuta nel presente articolo. I comitati di cui al comma 1:
- a)concorrono all'attivita' di analisi delle condizioni economicoproduttive delle regioni e degli effetti del prelievo tributario sulle varie categorie dei contribuenti, anche ai fini della programmazione dell'attivita' di accertamento e dell'adeguamento degli studi di settore alle realta' economiche locali;
- b)esprimono pareri e formulano proposte in merito alla semplificazione delle procedure e all'organizzazione del lavoro degli uffici, anche ai fini del miglioramento dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti;
- c)esprimono pareri su ogni altra questione loro sottoposta dall'amministrazione finanziaria. Sono componenti di diritto dei comitati tributari regionali il direttore regionale delle entrate, che li presiede, i direttori compartimentali del territorio e delle dogane e il comandante di zona della Guardia di finanza ovvero il comandante di legione per le regioni nel cui capoluogo non ha sede il comando di zona. Sono, altresi', componenti dei comitati tributari regionali, per la durata di quattro anni dalla nomina disposta con decreto del direttore regionale delle entrate, un rappresentante del Ministero del lavoro; un rappresentante della regione; due rappresentanti delle province; quattro rappresentanti dei comuni; un rappresentante delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato; un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti piu' rappresentative in sede locale; un rappresentante delle associazioni di categoria piu' rappresentative in sede locale dei settori produttivi dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e delle cooperative; un rappresentante degli ordini professionali dei commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro; un rappresentante del Consiglio nazionale del notariato e del Consiglio nazionale forense; un rappresentante delle associazioni delle banche e dei concessionari della riscossione e un rappresentante delle associazioni dei consumatori. )) Il comitato tributario regionale puo' assumere informazioni, dati e notizie dagli stessi soggetti e negli stessi limiti previsti dall'articolo 32, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Dati e notizie concernenti singoli soggetti possono essere richiesti solo se relativi a piu' posizioni individuali comprese in una serie determinata secondo le tecniche statistiche di campionatura. In tal caso, gli elementi vengono acquisiti tramite gli uffici finanziari competenti, i quali provvedono a trasmetterli ai comitati in forma anonima. (( Per l'adempimento dei propri compiti, il Comitato puo' altresi' acquisire la documentazione ritenuta necessaria ed invitare a comparire i contribuenti nonche' i soggetti di cui al predetto articolo 32, primo comma, numero 5), del decreto n. 600 del 1973.)) 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 marzo 1993, n. 63
2Il D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 marzo 1993, n. 63 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "I comitati tributari regionali di cui all'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, sono integrati con la partecipazione, per ciascuna regione, di due componenti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza degli ispettorati del lavoro e dei servizi ispettivi degli enti previdenziali."
Testo in vigore dal 9 agosto 1997 al 14 settembre 1999
