Art. 9 — Autonomia funzionale e di gestione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 novembre 1991 al 14 settembre 1999. Leggi il testo vigente →
I regolamenti previsti dall'articolo 12 contengono le disposizioni idonee ad assicurare al segretario generale ed ai dipartimenti il massimo grado di autonomia funzionale. Presso l'ufficio del segretario generale e' istituita una sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato la quale esercita, per tutta l'Amministrazione finanziaria, compreso il Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, le competenze gia' previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 3), della legge 10 ottobre 1989, n. 349. E' soppresso l'ufficio speciale di ragioneria istituito con la citata legge n. 349 del 1989, le cui funzioni sono svolte dalla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze; restano fermi gli aumenti delle dotazioni organiche previsti dalla legge stessa. Alle spese necessarie per la provvista dei beni e servizi occorrenti all'Amministrazione finanziaria provvede il funzionario preposto alla sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, utilizzando appositi stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Gli impegni di spesa eccedenti i limiti di valore di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono assunti dal segretario generale o, per sua delega, da un dirigente generale preposto ad uno degli uffici centrali posti alle dipendenze dello stesso segretario generale; gli impegni di spesa eccedenti anche i limiti previsti dall'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, sono assunti dal Ministro. I regolamenti di cui all'articolo 12 prevedono altresi' le modalita' con le quali il Ministro delle finanze predispone ed attua un programma straordinario per l'acquisto e la costruzione di immobili da adibire a sedi degli uffici finanziari, oltre che per la ristrutturazione e l'ammodernamento degli edifici esistenti, per la spesa complessiva di 300 miliardi di lire per gli anni dal 1991 al 1996. L'onere per ciascuno degli anni 1991 e 1992 e' determinato in 50 miliardi di lire. Alla realizzazione delle strutture edilizie per uffici, di cui al comma 4, puo' provvedersi con le procedure e le modalita' previste dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 11 novembre 1991 al 14 settembre 1999
