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Le norme contenute nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si applicano anche ai comandanti delle regioni militari territoriali, dei dipartimenti marittimi e delle regioni aeree di cui alla legge 20 febbraio 1981, n. 30, nonche' agli ufficiali generali ed ai colonnelli delle Forze armate preposti ad organismi militari provvisti di autonomia amministrativa. I limiti di somma in base ai quali i funzionari della Amministrazione della difesa sono abilitati ad agire possono essere annualmente aggiornati con decreto del Ministro del tesoro tenuto conto dei dati elaborati dall'ISTAT sull'andamento dell'inflazione.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1988 al 6 febbraio 1999
