Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 1999 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d. lgs. 28 dicembre 1998, n. 496.
Abrogato dal 6 febbraio 1999
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Articolo abrogato dal d. lgs. 28 dicembre 1998, n. 496.
Abrogato dal 6 febbraio 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 14 ottobre 1988 al 6 febbraio 1999. 95 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le norme contenute nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si applicano anche ai comandanti delle regioni militari territoriali, dei dipartimenti marittimi e delle regioni aeree di cui alla legge 20 febbraio 1981, n. 30, nonche' agli ufficiali generali ed ai colonnelli delle Forze armate preposti ad organismi militari provvisti di autonomia amministrativa. I limiti di somma in base ai quali i funzionari della Amministrazione della difesa sono abilitati ad agire possono essere annualmente aggiornati con decreto del Ministro del tesoro tenuto conto dei dati elaborati dall'ISTAT sull'andamento dell'inflazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 496
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1988-10-04;436~art3 · fonte del testo