Art. 14 — Verifiche
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 marzo 1990 al 27 febbraio 2007. Leggi il testo vigente →
Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformita' degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unita' sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facolta' di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.
Testo in vigore dal 12 marzo 1990 al 27 febbraio 2007
